TITOLO PRIMO
Costituzione – Sede – Scopo – Colori Sociali – Patrimonio
Art. 1
Il Club Canottieri Roggero di Lauria a.s.d. è un’Associazione sportiva di tipo dilettantistico ed amatoriale, fondata nel 1902, con sede legale in Palermo, Mondello Valdesi, Viale delle Palme n. 20, che ha lo scopo di promuovere l’insegnamento, la pratica e lo sviluppo degli sport nautici riconosciuti dal C.O.N.I.
Promuove inoltre attività di natura sportiva riconosciute dal C.O.N.I. , sociali, culturali e ricreative per i Soci.
L’Associazione ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro.
I proventi delle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette.
Art. 2
I colori del Sodalizio sono l’azzurro e il bianco, il guidone Sociale è formato da un triangolo isoscele diviso in due campi da una linea mediana parallela alla base: il campo azzurro, con al centro una stella bianca a cinque punte, è quello dal lato della base, l’altro campo è bianco con al centro una stella azzurra a cinque punte.
Art. 3
Il patrimonio Sociale è costituito dalle proprietà immobiliari, dal materiale nautico e sportivo, dai mobili e oggetti di arredamento, dagli oggetti d’arte, dai premi conquistati per meriti sportivi, Sociali e culturali, dai proventi ordinari e straordinari e da quanto altro il Club possa a qualsiasi titolo possedere o acquisire.
L’esercizio Sociale dura un anno e va dall’ 1 gennaio al 31 dicembre.
TITOLO SECONDO
I Soci – Categorie – Anzianità.
Art. 4
Chiunque abbia la capacità di obbligarsi in conformità al Codice Civile e che risponda alle caratteristiche richieste dal seguente Art. 5, può chiedere l’Associazione secondo le prescritte modalità.
Può anche richiederla chi abbia compiuto i dodici anni di età, purché la domanda di Associazione sia firmata anche da un genitore, o da chi ne fa legalmente le veci, che assume per ciò i doveri previsti dal presente Statuto.
Art. 5
L’aspirante Socio deve essere interessato alla pratica sportiva e possedere un elevato senso di lealtà, moralità, onestà e Socialità.
Art. 6
Le domande di Associazione, con eccezione di quelle relative a figli minorenni di Soci, dovranno essere presentate da due Soci, i quali abbiano maturato una ininterrotta anzianità di almeno quattro anni quali Soci Ordinari e che conoscano personalmente il candidato.
I Soci firmatari garantiscono le qualità morali del futuro Socio.
Art. 7
I Soci appartengono alle seguenti categorie:
a) Soci Ordinari: sono coloro che hanno compiuto diciotto anni e sono state ammessi a far parte del Club con votazione favorevole dell’organo preposto a deliberarne l’ammissione ed abbiano assolto gli obblighi connessi all’Associazione. Passano automaticamente a questa categoria i Soci Juniores al compimento della maggiore età.
b) Soci Benemeriti: sono quei Soci che con la loro opera abbiano contribuito efficacemente allo sviluppo del Club o che abbiano conseguito, con i colori Sociali, risultati sportivi di eccezionale valore in campo nazionale ed internazionale; inoltre, sono di diritto proclamati Soci Benemeriti quei Soci che abbiano maturato cinquanta anni di ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari.
c) Soci Fondatori: sono coloro che appartengono a questa categoria ai sensi delle norme statutarie precedenti. I Soci appartenenti a tale categoria mantengono la loro qualifica a vita, senza che questo dia origine a diritti diversi da quelli previsti in questo Statuto per tutti i Soci; essi fanno parte di una categoria ad esaurimento.
d) Soci Onorari: sono coloro che vengono proclamati tali dall’Assemblea Ordinaria perché hanno acquisito eccezionali meriti verso il Club o eminenti titoli di prestigio personale nel campo morale, sportivo, culturale. La votazione avverrà a scrutinio segreto, così come previsto dall’art. 33, comma 3° dello Statuto, e occorre la maggioranza dei quattro quinti dei votanti.
e) Soci Juniores: sono i giovani, di età compresa tra i sedici anni e la maggiore età, che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte del Club ed abbiano assolto gli obblighi connessi all’Associazione.
f) Soci Ragazzi: sono i giovani, di quattordici e quindici anni d’età, che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte del Club ed abbiano assolto gli obblighi connessi all’Associazione.
g) Soci Allievi: sono i giovani, di dodici e tredici anni d’età, che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte del Club ed abbiano assolto gli obblighi connessi all’Associazione.
Art. 8
Le obbligazioni dei Soci sono: la tassa di ammissione, le quote annuali di Associazione e le eventuali contribuzioni o quote straordinarie o supplementari.
Art. 9
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione e delle quote annuali di Associazione.
I Soci Benemeriti, proclamati dopo il 22 maggio 2005, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione nella misura del 30% di quanto stabilito per i Soci Ordinari.
Tutti i Soci, senza distinzione di categoria, con la sola esclusione dei Soci Onorari, sono comunque tenuti al pagamento di eventuali quote o contribuzioni, straordinarie o supplementari, nella misura deliberata dagli Organi istituzionali del Club.
Art.10
I Soci che, per motivi di studio o di lavoro, debbano temporaneamente eleggere il loro domicilio o la loro residenza in altra sede, in modo tale da non consentire loro di frequentare con regolarità il Club, possono fare richiesta scritta di essere considerati Soci assenti, allegando idonea e probante documentazione.
In caso di accettazione della domanda il Socio assente pagherà la quota annuale nella misura ridotta determinata dagli Organi istituzionali del Club.
Art.11
L’anzianità dei Soci è determinata dalla data della loro ammissione alla categoria dei Soci Ordinari.
Art.12
Gli Atleti sono coloro i quali, pur non essendo Soci, praticano una disciplina sportiva fra quelle indicate dal Club e che, essendo tesserati con il Club, si obbligano a frequentare per l’anno Sociale in corso gli allenamenti loro riservati e a partecipare con i colori Sociali alle competizioni selezionate dal Club.
Gli Atleti sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Deputato agli sport.
TITOLO TERZO
Ammissione o nomina dei Soci – Dimissioni da Socio
Art.13Tutte le domande di ammissione o di nomina per le diverse categorie di Soci dovranno essere presentate al Deputato Segretario che accertata, con l’ausilio del personale di segreteria, la rispondenza delle domande stesse alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti, le potrà proporre per la votazione agli Organi competenti per categoria.
Art.14
Le domande di Associazione proposte dal Deputato Segretario per la votazione, dovranno restare esposte nell’apposita bacheca dei locali Sociali, a disposizione dei Soci, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi affinché i Soci possano eventualmente informare per iscritto il Consiglio Direttivo delle ragioni che potrebbero rendere non gradita l’appartenenza del candidato al Club. Trascorso detto periodo il Consiglio Direttivo procede direttamente per quanto attiene alla delibera di ammissione di quei candidati che risultano essere figli minorenni di Soci. Per quanto attiene, invece, agli altri candidati fissa la data per la votazione dell’Assemblea Speciale.
Art.15
L’ammissione dei Soci, proposta dal Consiglio Direttivo,è deliberata dall’Assemblea Speciale con maggioranza di voti favorevoli che superi i 4/5 del numero dei votanti. La votazione sarà valida a condizione che vi partecipino almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.
La seduta dell’ Assemblea Speciale resterà aperta per non meno di otto ore durante le quali si procederà alla votazione con voto segreto.
Ogni votante deve intervenire personalmente alla seduta per la votazione ed apporre la firma di presenza sull’apposito registro dei verbali, prima dell’esercizio del voto.
Trascorso il tempo stabilito, il Deputato Segretario, assistito da due Soci scrutatori, facenti parte dell’Assemblea Speciale, ma non del Consiglio, e nominati dal Presidente, procederà allo scrutinio redigendo relativo verbale.
Il Collegio, come sopra costituito, decide inappellabilmente sulla validità dei voti e garantisce della validità dei risultati della votazione.
Nel caso non si raggiungesse la maggioranza necessaria per la regolare costituzione dell’Assemblea, il Consiglio riconvocherà l’Assemblea che procederà ad una nuova votazione.
Art.16
L’Assemblea Speciale, su proposta motivata del Consiglio o di un gruppo di almeno trenta Soci facenti parte della stessa Assemblea Speciale, può nominare Soci Onorari e Soci Benemeriti con votazione alla quale partecipino almeno un terzo dei componenti e che risulti favorevole con la maggioranza dei 4/5 del numero dei votanti.
Art.17
Il Socio, a qualunque categoria appartenga, continua a far parte del Sodalizio fino a che non comunichi le sue dimissioni con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale.
I Soci delle categorie paganti, anche se dimissionari, restano comunque obbligati al pagamento dell’intera quota annuale in corso e delle eventuali quote suppletive o straordinarie già maturate all’atto delle dimissioni.
Art.18
Il Socio dimissionario perde ogni diritto acquisito e, nel caso di una sua nuova richiesta di ammissione, sarà considerato a tutti gli effetti come nuovo Socio.
TITOLO QUARTO
Diritti e Doveri dei Soci
Art. 19
Gli aspiranti Soci Ordinari e Allievi diventano soci a tutti gli effetti soltanto dopo l’approvazione della domanda da parte dell’Assemblea Speciale e dopo l’integrale pagamento di quanto dovuto, secondo le modalità previste dal Regolamento in vigore al momento dell’ammissione.
Art. 20
Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci di età minore, hanno diritto di voto nelle Assemblee del Club di cui fanno parte.
Art. 21
I Soci Onorari, Benemeriti, Fondatori ed Ordinari hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire dei servizi del Club secondo le norme stabilite dai Regolamenti.
Art. 22
I Soci Allievi e gli Atleti tesserati del Club hanno diritto di frequentare soltanto i locali a loro permanentemente o temporaneamente destinati e le aree dedicate agli sport e di utilizzare il materiale per l’esercizio dei medesimi, ottemperando alle norme degli specifici Regolamenti.
Art. 23
Gli Atleti non soci tesserati per il Club, che abbiano partecipato alle Olimpiadi o abbiano vinto o si siano piazzati nei posti d’onore (2° e 3°) in campionati mondiali, europei o italiani, possono essere proposti per l’ammissione alla categoria dei Soci Allievi (se minori) o dei Soci Ordinari, secondo le modalità
prescritte per l’ammissione a dette categorie, con l’esonero della tassa di ammissione.
Art. 24
Il Socio, a qualunque categoria appartenga, ove dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento vigente, decade dalla categoria di Socio. La decadenza comunque non estingue il debito del Socio moroso
Art. 25
Il Socio cancellato per morosità non può essere riammesso in nessun caso.
Art. 26
Doveri del Socio.
Il Socio, a qualunque categoria appartenga, deve:
a) comportarsi in modo irreprensibile, sia nei locali del Club sia fuori, improntando la sua condotta ad un elevato senso di lealtà, di onestà, di moralità e socialità e non deve in alcun modo turbare, col suo comportamento, la vita del Club;
b) osservare il presente Statuto ed i Regolamenti del Club;
c) risarcire i danni, in qualsiasi modo provocati ai materiali, agli oggetti, alle imbarcazioni e ad altro di proprietà del Club, sia da lui direttamente sia dai suoi familiari minori od ospiti.
Art. 27
Per infrazioni ai doveri previsti dal precedente Art. 26 possono essere presi nei confronti del Socio, dal Collegio dei Probiviri, provvedimenti di sanzione di graduale gravità fino alla espulsione.
Contro il provvedimento di espulsione, che deve essere notificato all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il Socio ha il diritto di appellarsi alla Assemblea Speciale nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il ricorso, però, non sospende l’esecuzione del provvedimento che resta comunque in vigore sino al definitivo giudizio della Assemblea Speciale.
Prima del giudizio definitivo, l’Assemblea Speciale, nell’ambito delle proprie competenze, può convocare l’interessato.
Il Socio espulso dal Club con giudizio definitivo dell’Assemblea Speciale non può essere riammesso in nessun caso.TITOLO QUINTO
Le Assemblee Sociali e loro competenze. Modalità di convocazione e presidenza delle Assemblee.
Art. 28
Le Assemblee sociali sono:
a) Assemblea Ordinaria
b) Assemblea Speciale
Art. 29
L’Assemblea Ordinaria è composta dalla totalità dei Soci aventi diritto di voto.
Essa è convocata dal Presidente del Club che ne stabilisce l’Ordine del Giorno.
Ad essa compete di:
a) esprimere gli indirizzi generali sulle attività del Club;
b) discutere ed approvare i bilanci;
c) decidere, su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero dei componenti di essa assemblea non inferiore al 10 %, le modifiche dello Statuto;
d) deliberare sull’eventuale scioglimento del Club;
e) stabilire e modificare, anche durante il corso dell’anno, l’entità della tassa di ammissione e della quota annuale, per le diverse categorie di Soci, ove suggerito dal Consiglio, decidere la riscossione di quote o contribuzioni straordinarie o supplementari, stabilirne l’entità e le modalità di pagamento;
f) autorizzare gli atti di amministrazione straordinaria proposti dal Consiglio;
g) decidere l’eventuale sospensione temporanea delle associazioni di nuovi Soci;
h) eleggere, in sessione elettorale, secondo le norme previste all’art. 34,
a. il Presidente del Club
b. i Consiglieri
c. il Collegio dei Revisori dei conti
d. il Collegio dei Probiviri
e. i componenti dell’Assemblea speciale
Art. 30
L’Assemblea Speciale è composta dai soci eletti dall’Assemblea ordinaria, in numero non inferiore a cinquanta e non superiore a cento, tra tutti coloro che abbiano maturato almeno quattro anni di ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari, ed è convocata ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno
o su richiesta al Consiglio di almeno trenta Soci che di essa facciano parte e che dovranno indicare l’argomento da portare all’ordine del giorno; in questo secondo caso la richiesta deve essere inserita nell’Ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che dovrà fissare la riunione dell’Assemblea
entro i trenta giorni successivi.
I componenti dell’Assemblea speciale sono eletti dalla Assemblea ordinaria insieme agli altri organi istituzionali.
L’assemblea speciale è convocata dal Presidente del Club che ne stabilisce l’Ordine del Giorno.
All’ Assemblea Speciale compete di:
a) proclamare il Presidente Onorario su segnalazione del Consiglio;
b) proclamare i Soci Onorari e i Benemeriti su segnalazione del Consiglio o su sua iniziativa autonoma
ai sensi dell’art. 16;
c) decidere sugli appelli contro i provvedimenti di espulsione presi dal Collegio dei Probiviri;
d) votare per l’ammissione dei Soci secondo quanto stabilito dall’Art.16.
e) svolgere eventuali funzioni delegate dall’assemblea ordinaria
Art. 31
L’Assemblea Ordinaria deve essere tenuta entro il mese di febbraio per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.
I bilanci e i relativi documenti debbono essere depositati presso la Segreteria almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria, perché possano essere consultati da tutti i Soci interessati.
L’Assemblea Ordinaria deve essere inoltre tenuta entro il mese di marzo dell’anno successivo alle scadenze degli incarichi per la elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei conti, dei Probiviri, dei componenti dell’Assemblea Speciale.
È inoltre convocata ogni qual volta il Presidente del Club o il Consiglio lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno il 10% dei Soci che di essa facciano parte e che indicheranno l’argomento da portare all’ordine del giorno; in questo terzo caso la richiesta deve essere inserita nell’ordine del giorno della
prima riunione utile del Consiglio e tenuta entro trenta giorni da questa.
Art. 32
I Soci dovranno essere convocati, almeno dieci giorni prima della data fissata per le assemblee, mediante un avviso contenente l’Ordine del Giorno, che dovrà essere affisso presso le bacheche site nella sede sociale e nella sede nautica.
Se l’ordine del giorno prevede l’approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche elettive, l’affissione della convocazione dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.
La data di affissione deve essere documentata mediante verbale controfirmato dal Presidente e dal Deputato Segretario che dovrà essere affisso assieme alla convocazione.
La Segreteria avrà cura di dare la massima pubblicità possibile alla convocazione, senza che ciò possa costituire obbligo connesso alla validità della convocazione stessa, mediante avviso sul sito WEB del Club ed inoltre per posta semplice e/o per e-mail ad ogni Socio, al proprio indirizzo dichiarato.
Art. 33
Le Assemblee, con l’eccezione delle Assemblee elettive, devono essere convocate e riunite in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo, tra le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore.
Le deliberazioni prese dalle Assemblee riunite in prima convocazione saranno valide con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto; in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salve espresse disposizioni in deroga.
Se la discussione dovesse interessare casi individuali e personali, la votazione dovrà essere tenuta con voto segreto.
I Soci non possono essere rappresentati per delega alle Assemblee.
Art. 34
L’Assemblea ordinaria è convocata in sessione elettorale ed in unica convocazione per l’elezione degli Organi Istituzionali del Club.
In questo caso resta formalmente aperta per consentire l’espressione di voto dei Soci nell’arco temporale di dieci ore.
Gli Organi elettivi del Club sono:
a) Il Presidente del Club
b) I Consiglieri
c) Il Collegio dei Probiviri
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
e) L’Assemblea Speciale.Tutte le cariche elettive hanno durata fino al 31 dicembre dell’anno in cui si svolgono le Olimpiadi successive alla loro nomina e comunque non oltre un quadriennio dalla nomina stessa. Gli organi elettivi restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino allo svolgimento delle elezioni.
Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro che abbiano riportato una sentenza penale di condanna passata in autorità di cosa giudicata per reati contro il patrimonio in concorso con terzi e/o per reati associativi e contro la persona o siano stati dichiarati falliti.
Tutti gli eletti alle cariche sociali, nei cui confronti dovesse essere esercitata l’azione penale, si autosospenderanno dalla carica.
Tutti gli eletti sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo.
Le elezioni debbono tenersi entro il 31 ottobre dell’anno in cui si svolgono le Olimpiadi.
a) Elezione del Presidente del Club e dei Consiglieri.
Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.
Possono essere eletti alla carica di Presidente e di Consigliere tutti i Soci del Club maggiorenni, che, alla data delle elezioni, abbiano maturato una ininterrotta anzianità di iscrizione come soci ordinari di quattro anni e che siano in regola con gli adempimenti sociali .
Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare, presso la Segreteria del Club, la propria candidatura ufficiale a Presidente o a Consigliere; i candidati Presidenti potranno anche depositare presso la Segreteria del
Club dichiarazioni scritte programmatiche e/o di intenti.
Le candidature presentate saranno affisse all’albo del Club per tutto il periodo intercorrente tra il termine fissato per la presentazione e la data fissata per le elezioni.
I candidati a Presidente non possono candidarsi ad altre cariche elettive.
I candidati a Consigliere non possono candidarsi ad altre cariche elettive.
Verranno predisposte due schede: una per l’elezione del Presidente ed una per l’elezione dei Consiglieri.
Per l’elezione del Presidente va indicato solo il nominativo del candidato prescelto; sono considerate nulle le schede con più nominativi.
Per l’elezione dei Consiglieri non possono essere espresse più di quattro preferenze; sono considerate nulle le schede con più di quattro nominativi.
Durante lo spoglio saranno conteggiati i voti validi per il candidato Presidente e i voti validi per i Candidati consiglieri.
È eletto Presidente il Candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Sono eletti Consiglieri i primi dieci candidati Consiglieri più votati.
b) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.
Possono essere eletti alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci del Club che abbiano maturato una anzianità di iscrizione come soci ordinari di quattro anni alla data delle elezioni.
Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare la propria candidatura ufficiale a membro del Collegio dei Revisori dei Conti, depositandola presso la Segreteria del Club.
I candidati a membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono candidarsi ad altre cariche elettive.
Le schede conterranno spazi destinati a cinque espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o più nominativi, fino ad un massimo di cinque.
Le schede saranno considerate nulle se vi saranno espressi più di cinque voti.
Saranno eletti membri ordinari i primi tre candidati più votati.
Saranno eletti membri supplenti i primi due candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.
Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra i membri ordinari.
c) Elezione del Collegio dei Probiviri.
I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.
Sono scelti fra i Soci, che abbiano almeno quattro anni di anzianità nel Club e che non rivestano cariche sociali.Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare la propria candidatura ufficiale a membro del Collegio dei Probiviri, depositandola presso la Segreteria del Club.
I candidati a membri del Collegio dei Probiviri non possono candidarsi ad altre cariche elettive.
Le schede conterranno spazi destinati a sette espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o più nominativi, fino ad un massimo di sette.
Le schede saranno considerate nulle se vi saranno espressi più di sette voti.
Saranno eletti membri ordinari i primi cinque candidati più votati.
Saranno eletti membri supplenti i primi due candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.
Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra i membri ordinari.
d) Elezione dei componenti dell’Assemblea speciale I componenti dell’Assemblea speciale sono eletti dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.
Sono scelti fra i Soci che abbiano almeno quattro anni di anzianità nel Club e che non rivestano cariche sociali.
Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare la propria candidatura ufficiale a componente dell’Assemblea Speciale, depositandola presso la Segreteria del Club.
Le schede conterranno spazi destinati a quindici espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o
più nomi, fino ad un massimo di quindici.
Le schede saranno considerate nulle se vi saranno espressi più di quindici voti.
Saranno nominati componenti dell’Assemblea speciale i Soci più votati, da un minimo di cinquanta ad un massimo di cento; ove le espressioni di voto non superassero cinquanta, dovrà essere riconvocata entro sessanta giorni l’Assemblea dei Soci per una elezione integrativa.
Art. 35
Tutte le Assemblee validamente convocate saranno presiedute, alla loro apertura, dal Presidente del Club o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano presente, il quale successivamente inviterà l’Assemblea a nominare
nel suo seno, a maggioranza, il Presidente della seduta.
Qualora l’Ordine del Giorno non si esaurisca nell’adunanza, il Presidente della seduta comunicherà ai convenuti il giorno e l’ora di prosecuzione della discussione, senza ulteriori inviti.
TITOLO SESTO
Il Presidente del Club – Il Presidente Onorario – I Consiglieri – Il Consiglio Direttivo
Art.36
Il Presidente del Club è eletto dall’Assemblea ordinaria in sessione elettiva (art. 34).
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente il Club
b) governa la vita del Club e ne tutela il prestigio
c) è garante dell’applicazione dello Statuto
d) convoca il Consiglio e le Assemblee, e presiede le riunioni del Consiglio;
e) è responsabile del corretto andamento di tutti i settori del club, sia di servizio che operativi, affidati
ai Consiglieri deputati;
f) assegna gli incarichi ai Consiglieri,
g) firma gli atti, i verbali e le obbligazioni del Club;
h) nomina gli Scrutatori per tutte le votazioni previste;
i) può ammettere Ospiti non soci alla frequenza del Club, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento;
j) può delegare, in parte o totalmente, le sue attribuzioni o gli eventuali incarichi avocati, mantenendo
comunque la responsabilità legale degli atti;
k) può adottare, per necessità impreviste ed impellenti, sentita, anche informalmente, la maggioranza
dei Consiglieri, deliberazioni in via di urgenza, immediatamente esecutive, che dovranno essere
sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua prima riunione utile.Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Art.37
Il Consiglio, qualora ne ravvisi l’opportunità, può proporre all’Assemblea Speciale la nomina di un Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono particolarmente distinti per la continuità ed il livello della loro opera a favore del Club e per la dedizione alla sua vita ed al suo sviluppo.
Può essere nominato un solo Presidente Onorario e la carica è assegnata a vita.
Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.38
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Club, che lo presiede, e da dieci Consiglieri eletti dalla Assemblea ordinaria in sessione elettiva
Il Presidente del Club, durante la prima riunione dopo le elezioni, nomina un Vice Presidente tra i Consiglieri ed inoltre attribuisce gli incarichi ai Consiglieri, compreso eventualmente il Vice Presidente, deputandoli a particolari settori dell’attività e delle responsabilità direttive del Club.
Sono di norma nominati i:
a) Deputato Segretario
b) Deputato agli Interni
c) Deputato Tesoriere
d) Deputato agli Impianti e Manutenzione delle Sedi
e) Deputato alle Attività Sportive
f) Deputato alle Attività Sociali
Il Presidente ha la facoltà di:
a) attribuire altri incarichi ai consiglieri;
b) avocare a sé un incarico e svolgerlo o delegarlo;
c) assegnare più di un incarico ad uno stesso Consigliere o sdoppiare un incarico fra due Consiglieri;
d) revocare o modificare l’incarico assegnato ad un Consigliere.
I Consiglieri Deputati operano in stretta sintonia con il Presidente del Club, al quale riferiscono assiduamente su tutto l’andamento del settore di rispettiva competenza, avendo cura, inoltre, di relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sui lavori delle singole Commissioni da essi presiedute.
Il Presidente ed i Consiglieri non possono ricoprire le medesime cariche in altre Società od Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina.
Art.39
Il Consiglio Direttivo:
a) amministra il patrimonio del Club;
b) provvede alla contabilità generale; formula, discute e cura la stesura dei bilanci prima di sottoporli all’Assemblea;
c) provvede al disbrigo di tutte le pratiche e gli affari che riguardano il Club;
d) è responsabile, con il Presidente, del corretto andamento di tutti i settori del club sia di servizio che operativi affidati ai Consiglieri deputati;
e) assume, licenzia, promuove e gestisce il personale dipendente del Club; può delegare la funzione di gestione e conduzione del personale alle Commissioni interessate;
f) decide degli acquisti e dei lavori per la manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature, nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo e nei limiti della disponibilità di cassa;
g) redige i programmi di indirizzo delle attività sportive e sociali del Club; indice le manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento, di sua iniziativa o su proposta delle Commissioni;.
h) delibera sui regolamenti proposti dalle Commissioni; nomina Commissioni Speciali per lo svolgimento di particolari attività;
i) prende tutte le disposizioni che ritiene necessarie alla corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere delle Assemblee e provvede alle misure e agli interventi necessari per il miglior andamento della vita del Clubj) adotta tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni per la tutela del buon nome e del decoro del Club;
k) stabilisce l’ammontare dei contributi per il recupero delle spese per servizi ed attività particolari la cui fruizione è riservata soltanto ad alcuni Soci interessati;
l) propone alle Assemblee di pertinenza i nominativi degli aspiranti Soci delle differenti categorie.
m) decide, su segnalazione del Deputato per gli sport, il tesseramento di Atleti.
n) può deferire al Collegio dei Probiviri i casi di gravi comportamenti scorretti e di violazione delle norme statutarie, venuti a sua conoscenza.
Oltre ai compiti sopra elencati il Consiglio Direttivo ottempera a tutte quelle incombenze che sono più specificatamente indicate in altri articoli del presente Statuto.
Art.40
Il Consiglio è convocato dal Presidente del Club, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica; l’ordine del giorno è stabilito di norma dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono indette in unica convocazione e sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente o chi legalmente lo sostituisce.
Alle riunioni possono presenziare il Presidente Onorario e i Revisori dei conti, senza diritto di voto.
L’avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri, al Presidente Onorario ed ai Revisori dei conti, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Quando la votazione riguarda questioni private e personali di Soci essa potrà essere segreta.
Di ogni riunione sarà redatto fedele verbale, da parte del Deputato Segretario, su apposito Libro dei verbali; all’inizio di ogni verbale, dopo l’introduzione di rito, prima della dichiarazione di apertura della seduta, gli intervenuti apporranno la firma attestante la regolare presenza.
Il verbale deve riportare anche le assenze giustificate e ingiustificate.
Ogni verbale sarà letto e approvato all’inizio della seduta successiva e firmato dal Deputato Segretario e dal Presidente o da chi li sostituisce.
Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per tre sedute consecutive decade dalla carica.
Art.41
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico o altro motivo di cessazione dall’incarico di un numero di Consiglieri inferiore alla maggioranza, si procederà al reintegro del numero totale mediante chiamata dei candidati consiglieri non eletti in base al numero voti riportati.
Nel caso mancassero i non eletti in numero sufficiente per sostituire i dimissionari, si procederà a nuove elezioni per la nomina dei nuovi Consiglieri.
Art. 42
La decadenza del Presidente e dei Consiglieri può avvenire per dimissioni, impedimento definitivo o in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea Ordinaria.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, verranno indette le elezioni per l’elezione del nuovo Presidente.
In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri in carica, il Consiglio ne prende atto alla prima riunione utile e deve convocare, entro trenta giorni dalla data di quest’ultima, l’Assemblea Ordinaria alla quale sono sottoposte le dimissioni.
Se l’Assemblea accetta le dimissioni decade l’intero Consiglio.
Se l’Assemblea respinge le dimissioni l’intero Consiglio resta in carica; in questo caso, se i dimissionari non ritirano le dimissioni, solo essi decadono e verranno indette elezioni suppletive per il reintegro dei dimissionari.
La mozione di sfiducia nei riguardi del Consiglio Direttivo può essere proposta:
a) da un numero di Consiglieri pari o superiore ad otto dei Consiglieri in carica,.
b) da un numero di Soci pari o superiore al 20% degli aventi diritto di voto.La mozione di sfiducia è presentata dai proponenti al Consiglio Direttivo che, presone atto nella prima riunione utile, dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dalla data della riunione.
Se l’Assemblea approva la mozione di sfiducia l’intero Consiglio decade.
Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo esso resta in carica per l’ordinaria amministrazione, presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti, sino all’espletamento delle operazioni di elezione e nomina del nuovo Consiglio.
L’Assemblea in sessione elettorale per la sostituzione dei decaduti o dei dimessi deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data di decadenza.
La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere proposta da un numero di Soci pari o superiore al 20% degli aventi diritto di voto.
Nel caso di decadenza del Presidente questo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’espletamento delle operazioni per le nuove elezioni del Presidente.
L’Assemblea in sessione elettorale per la nomina del Presidente deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data di decadenza.
TITOLO SETTIMO
Collegio dei Revisori dei conti
Art.43
La gestione sociale è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei conti che sono eletti dall’Assemblea Ordinaria in sessione elettorale e restano in carica per la durata dei quattro anni del periodo Olimpico.
Tutte le cariche sociali e quelle di membro di Commissione sono gratuite.
Il Collegio è composto da tre Membri effettivi e due supplenti ed elegge, nella prima riunione, il Presidente del Collegio stesso.
I Membri supplenti, a partire da quello che ha ricevuto il maggior numero di voti, sostituiscono i Membri effettivi dimissionari.
Art.44
Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i conti che sono alla base del bilancio, attesta la esattezza e la corrispondenza coi documenti contabili e ne riferisce alla Assemblea Ordinaria.
Il Collegio dei Revisori dei conti, ogni qualvolta dovesse riscontrare errori o irregolarità contabili, deve riferirne tempestivamente al Consiglio.
TITOLO OTTAVO
Collegio dei Probiviri
Art.45
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti; tutti sono eletti dall’Assemblea Ordinaria e restano in carica per la durata dei quattro anni del periodo Olimpico.
Il Collegio, nella sua prima riunione dopo la elezione, elegge il Presidente ed il Segretario tra i Membri effettivi.
I Membri supplenti sostituiscono gli effettivi dimissionari, a partire dal supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti.
Art.46
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, le vertenze fra i Soci su richiesta di chi ne abbia interesse; ha il compito di giudicare i comportamenti scorretti e socialmente deplorevoli dei Soci, per sua conoscenza o a seguito di segnalazione del Consiglio e, per infrazioni
ai dettati dell’Art.26 sui doveri dei Soci, adottare, come previsto dall’Art.27, le seguenti sanzioni :
a) richiamo verbale
b) richiamo scritto
c) sospensione sino a sei mesi
d) espulsione dall’Albo dei Soci del ClubLe decisioni debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri su cinque.
Prima dell’adozione di un qualsiasi provvedimento di sanzione, il Collegio deve convocare l’interessato; se questi non si presenta, trascorsi dieci giorni dalla data della convocazione, il Collegio prende ugualmente una decisione comminando, se del caso, l’eventuale sanzione.
TITOLO NONO
Le Commissioni e le Commissioni Speciali
Art.47
Le Commissioni sono composte da almeno quattro Membri oltre al Presidente della Commissione, che è di diritto il Consigliere deputato al settore di attività, nominati dal Consiglio su proposta del Consigliere deputato al settore.
Le Commissioni restano operative per la durata del mandato del Consiglio che le ha costituite. Il Consiglio, su proposta del Consigliere deputato al settore, può, qualora ne ravveda la necessità e in qualsiasi momento, modificare la composizione della Commissione.
Di esse possono far parte tutti i Soci. Possono essere invitati, ad una o più sedute della Commissione, come Consulenti per particolari problemi, anche persone esperte estranee al Club.
Le Commissioni debbono compilare, coerentemente agli indirizzi generali espressi dall’Assemblea Ordinaria, e presentare all’inizio dell’anno il budget di spesa, necessario al corretto svolgimento della attività del settore.
Tale preventivo, dopo discussione ed approvazione da parte del Consiglio, e coordinamento con i budget di spesa proposti dalle altre Commissioni, inserito nel Bilancio di previsione, diverrà operativo dopo approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea Ordinaria e sarà controllato, nella sua attuazione, dal Deputato Tesoriere che ne sarà responsabile unitamente al Deputato del settore.
Alle Commissioni sono demandati in particolar modo la preparazione e l’aggiornamento dei Regolamenti specifici del settore di competenza; tali Regolamenti dovranno essere presentati al Consiglio, dal Deputato al settore, per essere approvati, integralmente o con modifiche, prima di divenire esecutivi.
Il Consiglio Direttivo nomina, di norma, le seguenti Commissioni :
a) la Commissione per gli sport, della quale fanno parte di diritto i Deputati con incarichi di natura sportiva e alla quale compete l’organizzazione ed il controllo dell’attività sportiva del Club;
b) la Commissione per gli interni e per le attività sociali, alla quale è affidato il decoro ed il prestigio sociale del Club;
c) la Commissione per gli impianti, alla quale sono affidati la manutenzione degli immobili e degli impianti esistenti e la realizzazione dei nuovi impianti;
Il Consiglio, ogni volta che ne ravvisi l’utilità e a sua discrezione, può nominare nuove Commissioni o Commissioni speciali temporanee; queste ultime anche più ristrette nel numero dei componenti, con l’incarico di svolgere particolari compiti organizzativi o di gestione nei vari settori delle attività del Club o dei servizi.
TITOLO DECIMO
Disposizioni generali e speciali – Norme finali e transitorie
Art. 48
Le norme che regolano la vita del Club sono contenute nel presente Statuto e nel Regolamento generale del Club.
Il Regolamento non può essere in contrasto con il presente Statuto né con lo Statuto ed i Regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive cui il Club è affiliato, né con le norme del Codice Civile.
Le norme dello Statuto e del Regolamento che contiene le norme esplicative possono essere modificati soltanto dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o del 15% dei Soci aventi diritto di voto.
Le proposte debbono essere affisse per non meno di trenta giorni all’albo del Club.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria per le modifiche o la revisione dello Statuto e del Regolamento saranno valide se saranno presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto in prima convocazione e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione, e sempre con la maggioranza
qualificata dei 3/4 dei votanti.
Le modifiche dei Regolamenti settoriali sono invece e prese in coerenza con le norme dello Statuto e del Regolamento.
Art.49
Tutti i documenti di gestione del Club, i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio, delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti, delle riunioni del Collegio dei Probiviri, delle riunioni delle Commissioni Speciali, i bilanci del Club ed i libri contabili, i contratti di lavoro dei Dipendenti, i contratti con Gestori terzi, i contratti di appalto o di acquisto, le fatture, questo Statuto, il Regolamento e l’Albo dei Soci sono a disposizione dei Soci, per la loro lettura, presso la Segreteria del Club durante l’orario di lavoro e per appuntamento.
Art.50
Per tutto quanto non specificato in questo Statuto, il Consiglio Direttivo deciderà a suo criterio e con piena facoltà di adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni, ascoltato eventualmente il parere delle Commissioni competenti.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sottoporre queste sue deliberazioni alla ratifica della prima Assemblea utile.
Art.51
La deliberazione di scioglimento del Club da parte dell’Assemblea Ordinaria sarà valida se saranno presenti almeno il 50% dei Soci aventi diritto di voto, in prima convocazione, e con qualunque numero in seconda convocazione, con l’approvazione della maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti.
In caso di approvazione della delibera di scioglimento del Club, l’Assemblea Ordinaria deve essere riconvocata entro due mesi, con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente, per decidere definitivamente sullo scioglimento o sulla eventuale ricostituzione del Club e sulle modalità di essa.
Art. 52
Nel caso di definitivo scioglimento, deciso con le modalità dell’Art. 51, l’Assemblea nominerà un Comitato per la liquidazione composto da sei Soci con l’incarico di attuare la liquidazione del Club e soddisfare le eventuali passività sociali.
Successivamente, in conformità alle prescrizioni di legge per le Associazioni sportive, i beni eventualmente rimasti disponibili saranno devoluti al C.O.N.I..
Art. 53
Se non altrimenti specificatamente disposto, ove nel presente Statuto sia scritto “il numero dei votanti” si deve intendere “la somma dei votanti favorevoli e dei votanti contrari con esclusione degli astenuti”.
In tutte le elezioni previste nel presente statuto, salva contraria indicazione, in caso di parità di voti prevarrà il più anziano come iscrizione al Club; in caso di ulteriore parità prevarrà il più anziano anagraficamente.
Art. 54
I Soci che appartengono alla categoria dei Benemeriti alla data di entrata in vigore del presente statuto mantengono a vita il diritto personale, maturato ai sensi del precedente statuto, di essere esentati dal pagamento delle quote ordinarie annuali di associazione.
Art. 55
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua completa approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria, avvenuta il 22 maggio 2005.
Dalla stessa data si intende abrogato lo Statuto precedente in tutte le sue parti.
Questo Statuto, dall’art. 1 all’articolo 14 è tato modificato con deliberazioni dell’assemblea ordinaria dei Soci del 27 marzo 2011.